Bonus Facciate: per ottenere lo sconto del 90% si può utilizzare qualsiasi materiale

L’Agenzia delle Entrate — con la risposta 319 del 8 settembre 2020 : “Articolo 1, comma 219, legge 27 dicembre 2019, n. 160. Detrazione prevista per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici” — fornisce utili chiarimenti relativi all’agevolazione fiscale cosiddetta “Bonus facciate”, secondo quanto riporta il sito Investireoggi.it. L’istante, una società che nell’ambito della propria attività, ha posto in essere una continua ricerca volta allo sviluppo di nuovi materiali e sistemi di decorazione per interni ed esterni che ha portato, fra le numerose proposte, alla realizzazione del prodotti innovativi, sostanzialmente, chiede all’amministrazione finanziaria se gli stessi prodotti innovativi utilizzati dalla società possano beneficiare della detrazione prevista per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti (bonus facciate). Il Bonus facciate consiste in una detrazione d’imposta del 90% per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali. Gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle facciate, su balconi o su ornamenti e fregi. La detrazione, come già detto, è riconosciuta nella misura del 90% delle spese documentate, sostenute nel 2020 ed effettuate tramite bonifico bancario o postale. Va ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo. Non sono previsti limiti massimi di spesa, né un limite massimo di detrazione. Ai fini dell’agevolazione non è importante il tipo di materiale utilizzato. L’Ade risponde all’interpello del contribuente con esito positivo e chiarisce che “tutti gli interventi che possiedono i requisiti per essere considerati agevolabili, così come descritti nella menzionata circolare n. 2/E del 2020, e in particolare al paragrafo 2 citato, possono fruire della detrazione a prescindere dai materiali utilizzati per realizzarli”. Tutto ciò premesso, per il recupero ed il decoro delle facciate esterne ed il consolidamento dei supporti murari, gli interventi qualificati operati con tale prodotto, possono fruire delle detrazioni di cui al cd. Bonus facciate.

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